Con il decreto legislativo sulla CSRD firmato da Mattarella il 6 settembre 2024 l’Italia fa ancora un passo avanti verso la sostenibilità
Con il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, firmato dal Presidente Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 (già approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 30 agosto u.s.), si attua il recepimento della Direttiva UE 2022/2464 sul CSRD, il Corporale Sustainability Reporting Directive.
Il fondamentale provvedimento inquadra le tipologie di società a cui è fatto l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, oltre ai prodotti finanziari esclusi dall’ambito di applicazione, i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata (corporate), l’attestazione sulla conformità della rendicontazione, il regime delle responsabilità e delle sanzioni.
La Direttiva 2022/2464 richiede che la rendicontazione di sostenibilità sia predisposta in conformità a standard riconosciuti elaborati dall’EFRAG che contengono informazioni su tutte le questioni della sostenibilità (governance, sociali, ambientali ed etica di business) orientate al futuro.
La Direttiva 2022/2464 introduce il concetto di “doppia materialità”: l’impresa non deve dare soltanto informazioni circa gli impatti delle sue attività sugli Stakeholders ma anche sugli impatti relativi a questioni di sostenibilità sui risultati economici e finanziari di un’impresa.
In particolare, si applica alle società costituite nella forma di: società per azioni, società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE. Si applica inoltre: alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi, esclusa Banca d’Italia.
Segnaliamo in particolare interessanti modificazioni apportate rispetto al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Tra i “principi di attestazione internazionali” si dice: i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati sono definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l‘International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità. I principi di etica e indipendenza internazionali sono definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
Da notare le note che riguardano i revisori abilitati al reporting di sostenibilità.
Si rileva infatti che “I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità”. Inoltre, l’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale».
Importante e da sottolineare ai fini di un vero passo avanti nella coscienza delle responsabilità in fatto di sostenibilità societaria è la frase che formalizza che “I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob».
Fondamentale è infine aggiungere che in base al Decreto legislativo sulla CSRD possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone che:
- – sono state per almeno 5 anni continuativi dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;
- – sono state, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;
- – sono state per almeno 5 anni continuativi dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
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